AGGIORNAMENTI IN PILLOLE: La certificazione di idoneità sportiva non agonistica

di Franco Simoni

La legge regionale per la tutela delle attività sportive (L.R. 35 del 9 luglio 2003), che riprende dalla precedente n. 94 del 15 dicembre 1994, suddivide le varie tipologie in tre gruppi.

1 - Attività agonistica 

2 - Attività non agonistica 

3 - Attività motoria ludico-ricreativa

L'articolo 1 così recita:

 1 – Per ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. La certificazione è di esclusiva competenza degli ambulatori delle Asl e di quelli privati accreditati dalla Regione e prevede una serie di accertamenti più sofisticati, come descritto nel D.M. 18.02.1982. 

2 – Per ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal ministero dell'Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva. In questo caso, oltre ai suddetti ambulatori pubblici e accreditati, possono certificare anche il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e ogni medico iscritto alla Fmsi, attraverso una anamnesi, una visita comprensiva di misurazione della pressione arteriosa e un ecg. Il medico di medicina generale e il pediatra possono certificare solo ed esclusivamente per i propri iscritti. Solo in caso di sostituzione prolungata da parte di un altro collega, soltanto se vi fosse documentata urgenza certificativa, può certificare quest'ultimo apponendo i due timbri. L'ecg annuale, per la normativa attuale, è obbligatorio solo dopo i 60 anni, mentre fino a tale età ne basterebbe uno soltanto, effettuato anche diversi anni prima. Però dalla Fmsi viene suggerito di richiederlo o farlo ugualmente, ogni volta, anche ai minori di 60 anni, perché le situazioni cardiocircolatorie possono cambiare di anno in anno e non solo negli anziani. Si sa che i suggerimenti di società scientifiche, come è la Fmsi, sarebbero considerati come una linea guida, dovesse accadere qualcosa di grave al paziente, in qualsiasi contenzioso legale. L'elettrocardiogramma è preferibile che sia effettuato e refertato da un cardiologo, ma ciò non toglie che il medico di medicina generale possa effettuarlo e valutarlo in proprio, se ha attrezzatura e se conosce in maniera adeguata l'elettrocardiografia. Attenzione ai tracciati fatti nelle farmacie, che non di rado, per non dire sempre, vengono effettuati senza accertarsi che il richiedente sia realmente quella stessa persona.

3 – Per ATTIVITÀ MOTORIA LUDICO-RICREATIVA si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al Coni, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo, tranne quella per una eventuale copertura assicurativa, che ha contenuti espressivi diversi da quella per lo sport. Anche se poi le palestre, le scuole di ballo e perfino i corsi di ginnastica posturale e di acquagym insistono a richiederlo. Impropriamente! 

È IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE...

Fare ATTIVITÀ "NON AGONISTICA" non significa non avere nessun rischio di malore o di infortunio acuto o cronico. Certamente l'impegno e i carichi di lavoro possono essere minori rispetto a quelli di una attività agonistica, ma sono minori anche la preparazione preliminare agli eventi, l'abitudine, le tecniche, le sedute di allenamento, il riscaldamento, lo stretching, la prudenza e così lo sono anche gli accorgimenti alimentari, psicologici, di materiali (scarpe, attrezzi, eccetera) e a volte anche la tipologia di una attività pico adatta a quella età o a quella particolare struttura fisica . Quindi massima attenzione nel rilascio. È bene ricordare che tali certificati coprono la garanzia di incolumità assoluta del richiedente, per un intero anno, qualunque attività non agonistica vada a fare e rappresentano un completo e delicato atto medico-legale con tutte le sue eventuali implicazioni conseguenti.

 NOTA:

Dal Decreto della Giunta regionale Toscana n. 461 del 17 maggio 2004: "...le attività motorie e ricreative sono disciplinate dalla Legge Regionale 72/2000 e dal relativo piano di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive dagli atti di programmazione provinciale redatti in coerenza con gli atti di programmazione regionale.
Per accedere a questo tipo di attività, inalterata nella definizione rispetto a quella della precedente L.R. 15/12/94 n. 94, non vige l’obbligo di certificazione medica. 

Partendo dalla definizione contenuta nell’art. 1 comma 4 della L.35/03 si rileva che gli elementi che caratterizzano l’attività ludico motoria e ricreativa, e che in particolare la distinguono dall’attività sportiva non agonistica, devono individuarsi nella:
– assenza dell’aspetto competitivo (che caratterizza invece lo sport non agonistico, ancorché non mirato a conseguire prestazioni di alto livello);
– perseguimento di fini esclusivi igienico-sanitari e ricreativi;
– non rilevanza del soggetto che ne cura l’organizzazione.


In relazione alle suddette specificazioni e a puro titolo esemplificativo, si precisa che devono considerarsi come attività ludico-motorie e ricreative – svolte singolarmente o in gruppo – le seguenti attività, indipendentemente dal soggetto che le organizza o gestisce: ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motorie nelle scuole materne ed elementari. Tenuto conto che la partecipazione ad un’attività del tipo igienico ricreativo, individuale o di tipo collettivo organizzato, in assenza dell’aspetto competitivo non può essere considerato un elemento di rischio per il soggetto, bensì una consuetudine che caratterizza un più adeguato stile di vita e che deve entrare a far parte degli atti quotidiani della vita, si è ritenuto opportuno non renderlo oggetto di una valutazione medico-certificativa. Infatti la sensibilizzazione dei cittadini è dovuta dal medico di famiglia nei confronti dei propri assistiti in merito all’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute, così come previsto dall’art.3, comma 3 del DPR 270 del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e dall’art. 29 comma 3 del DPR del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta) e non si può realizzare se non all’interno delle abituali consultazioni dei cittadini con il proprio medico di famiglia, il quale potrà indicare al proprio assistito la tipologia dell’attività e la modalità di effettuazione della stessa, in analogia a qualsiasi altro farmaco somministrabile. I medici di famiglia si avvalgono delle competenze degli specialisti del settore per eventuali richieste di consulenza nell’ambito della medicina dello sport.
Le organizzazioni che svolgono attività ludico-motorie e ricreative possono proporre all’utente un modulo di dichiarazione da cui emerga la consapevolezza della natura e dell’impegno fisico dell’attività motoria che l’interessato intende praticare e delle opportunità di consultare preventivamente il proprio medico curante..."

 P.S.: Alcune leggi, negli ultimi 10 anni, avevano prima introdotto l'obbligo di certificazione anche per l'attività motoria ludico-ricreativa, ma poi la normativa è stata di nuovo riportata all'origine. Con i contenuti identici a quelli descritti nel Decreto della Giunta Regionale, sopra riportato in parte. 

 SCARICA QUI IL MODELLO DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ NON AGONISTICA